SIAE E DIRITTO D'AUTORE
(CIO' CHE DOVRESTI SAPERE, MA CHE FORSE NON SAI ANCORA)
OBBLIGO DEL CONTRASSEGNO SIAE O BOLLINO SUI SUPPORTI (le leggi):
La legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, USB, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo deve essere apposto un contrassegno. Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE (ente pubblico economico a base associativa). Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).
Il contrassegno olografico della SIAE è normalmente applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31. Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime. Nonostante la Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (procedimento C-20/05) e di alcune Sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 13853/08, n. 13810/08, n. 13816/08, tutte depositate in data 2 aprile 2008; e n. 21579 depositata il 29 maggio 2008) decretanti che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell’ingegno, nel 2009 un secondo Decreto del Consiglio dei Ministri (DPCM n.31/2009) ha varato un ulteriore regolamento di esecuzione, ripristinando, con efficacia retroattiva, l’obbligo dell’apposizione dei contrassegni così come prescritto dalla legge sul diritto d’autore (art. 171-bis comma 1 e 2, art. 171-ter comma 1, lett. d) e dal primo decreto di attuazione n.338/2001, bollato come illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea.
DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE SIAE PER CD, DVD E USB
1) File pdf della Visura camerale ove appaiano i nominativi dei legali responsabili; copia del documento di identità di uno dei legali rappresentanti (lato A e B) e copia del tesserino codice fiscale (lato A e B).
(Nel caso di un privato, la visura ovviamente non é richiesta)
2) Delega su carta intestata, sottoscritta dal medesimo legale rappresentante, indirizzata all'Ufficio SIAE ove si autorizza la ditta Aba Video - Via Botticelli, 35 - Torino ad espletare per conto dell'azienda committente (o del privato) le pratiche sia per l'ottenimento che per il ritiro dei bollini SIAE.
3) Nel caso di presenza di brani musicali di sottofondo, le licenze d'uso (obbligatorie) con indicazione dei titoli, degli autori, degli editori, delle durate in origine dei brani musicali utilizzati, delle durate di utilizzo degli stessi brani musicali contenuti nel master, specificando (se se ne e' al corrente) se i medesimi autori sono tutelati dalla SIAE o no. Nel caso di autori non tutelati SIAE è indispensabile una dichiarazione autografa degli autori/e stessi/o ed una fotocopia di un loro documento di identità. Nel caso di brani scaricati da internet, oltre alla stampa della liberatoria, è richiesta una stampa della pagina stessa per la verifica di eventuali limitazioni all'utilizzo ed alla duplicazione. Nel caso di brani eseguiti da gruppi musicali, bande, cori, orchestre, ecc... e' richiesta la licenza sottoscritta dal direttore.
4) In assenza di brani musicali, dichiarazione autografa del committente su carta intestata che il supporto non contiene suoni, voci o sequenze di immagini in movimento, nè immagini fotografiche tutelate (fotografi iscritti alla SIAE).
5) E' infine obbligatorio comunicare se il supporto/i verrà distribuito in omaggio, oppure verrà posto in vendita. Nel caso di vendita occorrera' specificare l'importo (iva compresa) a cui verrà venduto.
ALTRI PAESI HANNO ADOTTATO IL BOLLINO ADESIVO?
- Sì, un adesivo simile al nostro bollino SIAE, concesso dietro corrispettivo da pagarsi ad istituzioni nazionali analoghe, viene imposto in Gracia, in Romania ed in Portogallo.
A COSA VADO INCONTRO SE NON APPLICO IL BOLLINO SIAE?
- Utilizzare e distribuire supporti privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato è un reato penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e ad una ammenda da 2.582,00 a 15.493,00 euro se il fatto è commesso per uso non personale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
DEVO APPLICARE IL BOLLINO ANCHE QUANDO I SUPPORTI SONO OMAGGIO, DESTINATI AD USO INTERNO AZIENDALE O NO PROFIT?
- Sì, il bollino va sempre applicato. Esistono infatti due tipi di bollini: quelli per copie destinate alla vendita e quelli per le copie omaggio. Si è esoneratii dall'applicazione del bollino escluisvamente nel caso di supporti che contengano solo software senza altri contenuti, sui CD e DVD vergini e sui supporti destinati all'estero.
SONO IN REGOLA CON I DIRITTI D'AUTORE SE PAGO I BOLLINI SIAE?
- No. Prima è indispensabile assolvere ai diritti di sincronizzazione (editoriali e master) e a quelli quelli di duplicazione (diritti di riproduzione). Sincronizzare significa unire la musica alle immagini e se ne ottiene il diritto richiedendo una licenza d’uso autografa (editoriale e/o discografica) all'autore, all'editore o comunque a chi ne detiene i diritti. Il diritto di riproduzione si ottiene richiedendo ai medesimi dententori dei diritti una licenza per poter effettuare la moltiplicazione in un cenrto numero di copie. Per praticità, in genere, si cerca di ottenere una sola licenza che autorizzi antrambe le cose.
DEVO APPLICARE IL BOLLINO ANCHE NEL CASO SIANO ESCLUSIVAMENTE PRESENTI MUSICHE COMPOSTE DA ME, O ROYALTY FREE O CON LICENZA CREATIVE COMMONS?
- Sì, il bollino va sempre applicato. Nel caso di brani musicali composti ed eseguiti da un autore non tutelato dalla SIAE, oppure di musiche royalty free, o di licenze Creative Commons nelle quali il titolare dei diritti d'autore dichiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria opera è esplicitamente permessa (eventualmente anche per scopi commerciali), si dovrà pagare soltanto il costo del bollino (€ 0,0181 per distribuzione omaggio e € 0.031 per vendita).
E' VERO CHE, PER UNO SPOT PUBBLICITARIO, POSSO USARE QUALSIASI MUSICA SENZA PAGARE I DIRITTI?
Assolutamente no. Si tratta di un utilizzo commerciale, non consentito senza una precisa liberatoria. Non è vero che con il mio messaggio faccio già pubblicità al brano stesso. E' vero esattamente il contrario. Utilizzando una musica come sottofondo al messaggio pubblicitario fornisco allo stesso un plus valore rendendolo più incisivo, accattivante e persuasivo.
LA MUSICA CLASSICA E' LIBERA DA DIRITTI E PERCIO' POSSO UTILIZZARLA LIBERAMENTE?
- No. Una cosa è la musica classica ed un altro è il pubblico dominio (quando l'autore è morto da più di 70 anni). Ad esempio Prokofiev (morto nel 1953) o Stravinskij (morto nel 1971) sono ancora tutelati. Tuttavia, anche nel caso che un autore sia di pubblico dominio (ad esempio Bach, Mozart o Chopin) non si può utilizzare una registrazione o un disco contenente l'esecuzione di una loro opera. Anche al direttore d'orchestra, agli esecutori e/o all'editore devono essere corrisposti compensi per quelli che vengono comunemente definiti "diritti connessi o diritti di master". Diverso è se si scrittura un'orchestra per proprio conto, o si eseguono personalmente i brani di musica classica. In questo secondo caso potranno liberamente essere utilizzate le musiche di pubblico dominio senza dover pagare diritti d'autore. Lo stesso vale per alcuni brani di musica popolare, tradizionale o folkloristica.
E' VERO CHE POSSO UTILIZZARE LIBERAMENTE MENO DI QUATTRO O OTTO BATTUTE MUSICALI?
- No e poi no. Si tratta di una diceria dura a morire, ma priva di ogni fondamento. Non esistono limiti di note o battute per quanto riguarda il plagio o l'utilizzo commerciale. Occorre una precisa liberatoria da parte di chi è titolare del diritto d'autore anche per una, due o tre battute.
E' VERO CHE, SE ACQUISTO REGOLARMENTE UN CD, POSSO UTILIZZARNE LE TRACCE COME SOTTOFONDO PER SCOPI AZIENDALI O NO PROFIT?
- Proprio no. Chi acquista un CD ha esclusivamente il diritto di ascoltarne i brani in privato e di effettuarne una copia ad uso strettamente personale su un proprio supporto digitale purché sia stato pagato "l'equo compenso per copia privata".
COS'E' L'EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA E CHI LO PAGA?
- L'Equo Compenso per Copia Privata è il diritto che un consumatore ha di copiare un contenuto legittimamente acquistato su altri dispositivi di sua proprietà (ad esempio da un CD ad una chiavetta USB). I contenuti copiati non possono essere ceduti a terzi a nessun titolo. L'Equo Compenso viene versato alla SIAE da importatori o produttori di CD, DVD e USB vergini, di hard disk, telefoni cellulari, apparecchiature di registrazione e dispositivi dotati di memoria di massa in genere. In molti casi (se non in tutti) l'equo compenso per copia privata, alla fine della catena commerciale, viene purtroppo ribaltato sull'utente finale.
POSSO DUPLICARE SU CD, DVD E USB PER CUI E' STATO PAGATO L'EQUO COMPENSO PER COPIA PRIVATA?
- No, perché l'Equo Compenso per Copia Privata è il diritto che un consumatore ha di copiare un contenuto legittimamente acquistato su altri dispositivi di sua proprietà. I contenuti copiati non possono essere ceduti a terzi a nessun titolo. Di conseguenza il pagamento dell'Equo Compenso non autorizza in nessun modo la duplicazione se non per se stessi.